Convenzione doppia imposizione Italia – USA

Tra l’Italia e molti Stati stranieri, europei e non, sono state stipulate nel tempo speciali Convenzioni per evitare o ridurre fenomeni di “doppia imposizione fiscale” che possono generarsi in capo ad un soggetto residente in uno Stato ma che produca redditi nell’altro Stato.

In Italia, ad esempio, vige il regime della Worldwide Taxation che consiste nell’assoggettare in Italia i redditi – di qualsiasi natura – prodotti da soggetti residenti italiani in qualsiasi altra parte del mondo.

E per l’appunto, onde evitare che un soggetto residente italiano (ma il medesimo discorso vale per residenti di altri Stati) paghi due volte le imposte su redditi esteri (una prima volta nello Stato estero di produzione del reddito ed una seconda volta in Italia), l’Italia ha stipulato apposite Convenzioni con molti Stati esteri, tra cui anche gli Stati Uniti d’America con i quali c’è uno scambio molto rilevante di capitali e investimenti

Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e USA

Il testo base su questa Convenzione risale al 1999, ed è stato siglato il 25 Agosto di quell’anno a Washington.

La ratifica vera e propria è però avvenuta solo circa 10 anni dopo, nel Dicembre del 2009, andando così ad abrograre definitivamente la precedente Convenzione, risalente addirittura al 1984.

A chi si applica, innanzitutto, questa Convenzione sulla doppia imposizione?

Si applica a tutti i soggetti (siano essi persone fisiche o società) che, pur essendo fiscalmente residenti in uno Stato, realizzino redditi imponibili nell’altro Stato.

La stabile organizzazione negli USA

Nel particolare caso di una società italiana che realizza i suoi proventi negli USA, il discorso vale sia se opera direttamente dall’Italia, sia se opera attraverso una stabile organizzazione negli Stati Uniti.

Per “stabile organizzazione” si considerauna sede fissa di affari presente nel territorio americano, in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

Sono considerate come stabili organizzazioni:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) una officina;

(e) un laboratorio;

(f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

(g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

Peculiarità della Convenzione

Senza voler in questa sede analizzare nel dettaglio le statuizioni della Convenzione Italia-USA, in generale possiamo dire che l’ordinamento tributario italiano ha previsto un particolare meccanismo volto a “riconoscere” le imposte eventualmente liquidate e versate in via definitiva nello Stato estero e, tramite un sistema di crediti d’imposta (previsto nello specifico dall’articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero dal “Testo unico delle imposte sui redditi”), recuperarle in tutto o in parte a valere sulle imposte liquidate e da versare in Italia.

In buona sostanza il predetto meccanismo del credito d’imposta consente di portare a deconto dall’imposta dovuta in Italia parte o tutta l’imposta già versata negli Stati Uniti, in modo così da recuperare quanto versato nello Stato estero ed evitare, quindi, un doppio versamento.

Quest’ultimo, a fronte di un unico presupposto reddituale, non avrebbe senso e soprattutto scoraggerebbe la libera circolazione dei capitali penalizzando gli investimenti all’estero e dall’estero. 

Quali sono le imposte prese in esame per la Convenzione sulla doppia imposizione tra Italia e USA?

  • per l’Italia abbiamo le imposte sui redditi (IRPEF e IRES);
  • per gli USA le imposte federali sul reddito previste dall’Internal Revenue Code, ma anche altri tributi federali.

PRESTIAMO ATTENZIONE: il fatto che si parli di Convenzione tra Italia e USA deve far porre l’accento su un particolare che non tutti notano.

Questo accordo è stato concluso dal Governo americano, di conseguenza andrà a riguardare le imposte federali, non le imposte dei singoli Stati americani!

Quando si effettuano degli investimenti in uno Stato degli USA, sarebbe opportuno andare a verificare l’entità delle locali, onde evitare inaspettati carichi fiscali che potrebbero pregiudicare in maniera significativa il rendimento di un determinato investimento.

Redditi immobiliari percepiti negli USA da un residente italiano

Un aspetto di particolare interesse di questa nostra trattazione riguarda i redditi che un residente italiano consegue da beni immobili situati nel territorio americano.

Ricordiamo che l’espressione beni immobili ricomprende non soltanto fabbricati in generema anche:

  • scorte morte o vive di imprese agricole e forestali;
  • diritti riguardanti proprietà fondiarie;
  • usufrutto e diritti relativi a sfruttamento e concessione di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali.

Partendo dal presupposto che gli USA sono uno dei paesi dove forme di investimento immobiliare sono maggiormente incentivate e dove possono generarsi rendimenti di assoluto rilievo grazie:

  • alla stabilità del mercato immobiliare in quel paese;
  • alle possibilità di acquistare immobili a buon prezzo, di ristrutturarli mettendoli poi “a reddito”.

Laddove però si dovesse applicare una doppia tassazione dei rendimenti sia in Italia che in USA, senza quindi poter beneficiare del meccanismo volto proprio ad evitare la doppia imposizione tra i due Stati, è evidente che il rendimento dell’investimento sarebbe pregiudicato da tale fenomeno suscettibile di incidere per ben due volte il reddito prodotto dall’asset.

Ecco quindi l’importanza della  Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e USA.

Cosa dice la Convenzione relativamente ai redditi generati da beni immobili

Nel testo della Convenzione si dice espressamente che, se un soggetto con residenza fiscale in Italia genera un reddito dalla gestione di uno o più beni immobili situati negli USA, detto reddito sarà sì imponibile negli Stati Uniti ma le imposte ivi pagate potranno essere portate a deconto dell’imposta liquidata in Italia.

Con la locuzione “gestione” si intende non soltanto l’utilizzo diretto degli immobili, ma anche la loro locazione o affitto o  altre forme di utilizzo.

Ma questo vuol quindi dire che in Italia non dovremmo pagare nessuna tassa? Non esattamente!

Non andremo ad incorrere in una doppia tassazione, proprio grazie  al sistema del “credito di imposta”.

In estrema sintesi, attraverso detto meccanismo:

  • le imposte vengono regolarmente liquidate e versate negli USA in relazione a tutti i redditi ivi prodotti;
  • sui medesimi redditi (e su tutti gli altri prodotti nel mondo) vengono parimenti liquidate le imposte in Italia dal soggetto quivi residente fiscale;
  • dall’imposta italiana così determinata si detrae quindi tutta o parte dell’imposta estera già versata a titolo definitivo negli USA.

Uno strumento utile quello del credito d’imposta in quanto, come è di ogni evidenza, perché consente di evita un doppio carico fiscale, elemento questo che, come detto, scoraggerebbe qualunque tipo di investitore.

Conclusioni

Chi voglia quindi realizzare profitti da investimenti immobiliari negli Stati Uniti può legittimamente utilizzare il sopra descritto meccanismo per poter operare negli USA con una certa serenità e senza che, soprattutto, i propri rendimenti siano afflitti da un carico fiscale potenzialmente in grado di annullarli.

Tutto ciò ovviamente supportati a 360° da realtà già da tempo operative in loco, che hanno una reale e profonda conoscenza del mercato americano e che possono quindi proporre valide soluzioni di investimento ottimizzando anche dei profili fiscali delle operazioni.