Messa in mora: differenza tra mora debendi e mora credendi
Quando si parla di messa in mora si fa riferimento a un atto formale con il quale si sollecita l’adempimento di un’obbligazione (che può essere di dare o di fare). È un istituto al quale si ricorre con notevole frequenza e ha rilevanti conseguenze giuridiche per le parti coinvolte.
Parlando di messa in mora si possono distinguere due particolari fattispecie, la mora del debitore, altrimenti detta mora debendi, e la mora del creditore, nota anche come mora credendi o mora accipiendi.
La mora del creditore è decisamente meno frequente nella pratica, ma è comunque prevista dal nostro ordinamento giuridico.
Vale la pena ricordare che la messa in mora non deve essere confusa con la diffida ad adempiere; per quanto sia la prima che la seconda facciano riferimento a un inadempimento, sono due istituti giuridici che presentano differenze sostanziali.
Messa in mora del debitore
La messa in mora del debitore è un’intimazione formale del creditore nei confronti del debitore. È un istituto giuridico disciplinato dal nostro Codice Civile agli articoli 1219 e seguenti. La messa in mora interrompe il decorso della prescrizione.
La prima importante conseguenza della messa in mora è che, come stabilito dall’articolo 1221 del Codice Civile, l’impossibilità sopravvenuta di adempiere graverà sul debitore.
In sostanza, qualora adempiere alla prestazione sia diventato impossibile anche per cause non dipendenti dal debitore, questi sarà comunque tenuto a risarcire i danni (salvo alcuni specifici casi).
Un’altra conseguenza è che il debitore è tenuto a risarcire i danni che il creditore ha subito a causa del ritardo nell’adempimento o a causa dell’inadempimento. I danni sono costituiti sia dal mancato guadagno (ovvero dal lucro cessante) sia dalla perdita subita (ovvero il danno emergente).
Non sempre la messa in mora si rivela necessaria; non lo è per esempio quando l’obbligazione è risarcitoria perché deriva da un fatto illecito, quando è stato dichiarato per iscritto dal debitore di non voler adempiere all’obbligazione e quando il termine è scaduto e l’obbligazione doveva essere effettuata presso il domicilio del creditore.
In questi casi infatti, le conseguenze della messa in mora operano in modo automatico, senza che sia necessario che il creditore avvii una specifica procedura formale.
Come accennato, la messa in mora del debitore è un atto formale e per metterla in atto è necessaria una lettera che dovrà essere inviata o tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
È essenziale che la lettera contenga:
- l’indicazione del titolo per richiedere l’adempimento dell’obbligazione (per esempio con un contratto, di cui dovranno essere descritti i vari dettagli);
- l’intimazione all’adempimento dovuto: si deve cioè specificare con precisione l’oggetto della richiesta, eventualmente facendo riferimento agli articoli del Codice Civile 1219 e seguenti;
- la fissazione di un termine entro il quale il debitore dovrà adempiere all’obbligazione; nella lettera dovrà essere debitamente precisato da una data certa, per esempio “20 giorni a decorrere dalla notifica”.
Messa in mora del creditore
Nella pratica giuridica, la messa in mora del creditore è decisamente meno frequente rispetto alla mora del debtitore, ma come questa è comunque disciplinata dal nostro ordinamento giuridico; per la precisione dall’articolo 1206 del Codice Civile che recita: “Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione”.
In altri termini, quando un creditore senza una motivazione legittima rifiuta di ricevere il pagamento che gli viene offerto dal debitore o comunque non mette in atto ciò che è necessario affinché il debitore di una prestazione sia messo nelle condizioni di adempiere la sua obbligazione, il debitore ha la facoltà di mettere in mora il creditore.
Infatti, non sempre il ritardo nel pagamento di un debito o nell’effettuazione di una prestazione può essere imputato al creditore; può verificarsi per esempio il caso in cui la responsabilità di tale ritardo sia responsabilità del creditore. Se questo è il caso, il debitore ha tutto il diritto di tutelarsi.
Con la messa in mora del creditore, si intende sanzionare quel comportamento del creditore che, di fatto, impedisce al debitore di adempiere la sua obbligazione, nonostante la volontà di quest’ultimo al riguardo.
Obiettivo di questo istituto giuridico è evitare che il debitore subisca un danno a causa di un ingiustificato ostacolo del creditore.
La messa in mora del creditore è basata sul verificarsi di determinati presupposti:
- ci deve essere un ritardo nell’adempimento dell’obbligazione imputabile al creditore;
- ci deve essere un’offerta solenne rispettando le formalità previste;
- ci deve essere il rifiuto a ricevere la prestazione senza un giustificato motivo.
Qualora non sia presente anche uno soltanto di questi presupposti, il debitore non può procedere con la messa in mora.
Per quanto riguarda l’offerta solenne, dobbiamo rifarci all’articolo 1208 del Codice Civile (Requisiti per la validità dell’offerta) che recita testualmente:
“Affinché l’offerta sia valida è necessario:
- che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
- che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
- che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
- che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
- che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l’obbligazione;
- che l’offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
- che l’offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato.
Il debitore può subordinare l’offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitino la disponibilità”.
L’articolo 1207 dispone quali sono gli effetti della mora del creditore. È a carico di quest’ultimo l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per cause non imputabili al debitore. Non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano nel giorno dell’offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato o se accettata dal creditore.